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Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla Associazione Movimento Consumatori APS nei confronti di Avis Budget Italia s.p.a.,
1. accerta la vessatorietà
a) delle previsioni contrattuali, citate al capo 6 in motivazione, nella misura in cui impongono al consumatore il pagamento di spese o costi di gestione amministrativa delle sanzioni amministrative, dei parcheggi, dei pedaggi o di analoghi addebiti connessi all'utilizzo del veicolo noleggiato (c.d. adm fee), nella misura di € 48,80 risp. € 31,72;
b) della previsione contrattuale, citata al capo 7, che impone al consumatore il pagamento dell'importo di € 54,70 a titolo di spese di gestione amministrativa in caso di danneggiamento del veicolo, delle chiavi, degli accessori o della documentazione di bordo;
c) della clausola, citata al capo 8, che prevede la decadenza del consumatore dall'esercizio di pretese, reclami, richieste di rimborso o domande risarcitorie decorso il termine di dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo o dalla chiusura della lettera di noleggio;
d) della clausola, citata al capo 9, che, in caso di guasto del contachilometri o impossibilità di rilevare la percorrenza chilometrica, prevede l'addebito convenzionale di 250 chilometri per ogni giorno di noleggio, a prescindere da una condotta colposa del consumatore e in caso di chilometraggio illimitato; nonché di ogni clausola avente contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti nei rapporti con i consumatori;
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2. inibisce ad Avis Budget Italia S.p.A. la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo, nei rapporti con i consumatori, delle clausole di cui al punto 1), nonché di clausole aventi contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti;
3. vieta ad Avis Budget Italia S.p.A. la reiterazione delle condotte accertate, ed in particolare la predisposizione, l'inserimento, la diffusione e l'utilizzo delle clausole di cui al punto 1);
4. condanna Avis Budget Italia S.p.A. alla pubblicazione, per una sola volta, sui quotidiani a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, con caratteri doppi rispetto al normale, del seguente estratto:
“Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza pronunciata nel procedimento n. 3486/2023 R.G., ha accertato la vessatorietà di clausole utilizzate da Avis Budget Italia S.p.A. e Maggiore nei contratti di autonoleggio conclusi con i consumatori, consistenti:
nonché di ogni clausola avente contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti, vietandone l'ulteriore utilizzo nei rapporti con i consumatori."
5. condanna Avis Budget Italia S.p.A. alla pubblicazione, sulla home page del proprio sito internet, dell'intero dispositivo della presente sentenza, con l'intestazione: "Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli" e con collegamento ipertestuale alla sentenza integrale, per consentirne lettura e scaricamento;
6. ordina ad Avis Budget Italia S.p.A. l'invio di una comunicazione individuale ai consumatori nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 e la data di effettiva cessazione delle relative clausole, abbiano trovato applicazione le clausole dichiarate vessatorie dalla presente sentenza dal seguente tenore minimo: “Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza pronunciata nel procedimento n. 3486/2023 R.G., ha accertato la vessatorietà di clausole utilizzate da Avis Budget Italia S.p.A. e Maggiore nei contratti di autonoleggio conclusi con i consumatori, consistenti:
nonché di ogni clausola avente contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti, vietandone l'ulteriore utilizzo nei rapporti con i consumatori. La sentenza integrale è reperibile online.
Qualora almeno una di tali clausole sia stata applicata al Suo rapporto contrattuale e sia avvenuto un addebito a tale titolo, Ella può far valere il diritto alla restituzione delle somme."
7. fissa in 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza il termine per l'adempimento degli obblighi di cui ai punti 4) e 5);
8. fissa in 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza il termine per l'adempimento dell'obbligo di cui al punto 6);
9. stabilisce a carico di Avis Budget Italia S.p.A. il pagamento di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai punti 4) e 5);
10. stabilisce a carico di Avis Budget Italia S.p.A. il pagamento di € 100,00 per ogni contratto concluso con consumatori contenente, successivamente alla data odierna, una delle clausole indicate al punto 1) o clausole aventi contenuto ed effetti identici o sostanzialmente equivalenti;
11. stabilisce a carico di Avis Budget Italia S.p.A. il pagamento di € 100,00 per ogni comunicazione individuale non inviata entro il termine di cui al punto 8);
12. dispone che le somme di cui ai punti 9), 10) e 11) siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50% al Ministero della Giustizia e per il restante 50% al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 140-terdecies cod. cons.;
13. dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere una dichiarazione giudiziale dell'intervenuta interruzione della prescrizione;
14. condanna Avis Budget Italia S.p.A. a rifondere all'Associazione Movimento Consumatori, e per essa agli avv.ti Paolo Fiorio, Antonio Paolo Seminara e Franco Moser, dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida in € 18.000,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA, CPA e spese successive necessarie;
15. manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 840-quinquies c.p.c.
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